Art. 1

In vigore dal 11 ott 2021
L’articolo 9 della decisione (PESC) 2019/1720 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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