Art. 1
In vigore dal 11 ott 2021
L’articolo 9 della decisione (PESC) 2019/1720 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1800:oj#art-1