Art. 1
In vigore dal 11 ott 2021
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2022. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
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