Art. 1

In vigore dal 11 ott 2021
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2022. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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