Art. 1
In vigore dal 5 ott 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato (1).
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