Art. 1
In vigore dal 5 ott 2021
La decisione di esecuzione 2009/1013/UE è così modificata:
1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto»;
2)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica d’Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del personale del soggetto passivo o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.
L’eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2024.
Tale domanda è accompagnata da una relazione sull’applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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