Art. 1

In vigore dal 5 ott 2021
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a disporre che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo destinatario del trasferimento delle quote di emissioni scambiate in un sistema nazionale di scambio nell’ambito della legge sullo scambio di quote di emissioni per i combustibili (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen) del 12 dicembre 2019.
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