Art. 1
In vigore dal 5 ott 2021
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è definita negli allegati I e II della presente decisione.
Storico versioni
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