Art. 45
Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente
In vigore dal 5 ott 2021
Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente
1. L'Unione non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione di prodotti originari dei PTOM.
2. Il paragrafo 1 non preclude divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale o commerciale.
3. I divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio.
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