Art. 31
Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione
In vigore dal 5 ott 2021
Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.
Essa può riguardare altresì la tecnologia, comprese le TIC, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme e centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare:
a)
il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e le iniziative dei PTOM e dell'Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;
b)
l'elaborazione di politiche e lo sviluppo istituzionale nei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare e realizzare attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo;
c)
la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi;
d)
la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM ai programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), anche instaurando collegamenti con attività che già beneficiano di tali programmi onde garantirne la complementarità; e
e)
la formazione, la mobilità e gli scambi internazionali dei ricercatori dei PTOM.
Storico versioni
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