Art. 31

Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione

In vigore dal 5 ott 2021
Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche. Essa può riguardare altresì la tecnologia, comprese le TIC, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e di promuovere il loro ruolo come piattaforme e centri di eccellenza regionali, nonché la loro competitività industriale. La cooperazione può riguardare in particolare: a) il dialogo, il coordinamento e la creazione di sinergie tra le politiche e le iniziative dei PTOM e dell'Unione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo; b) l'elaborazione di politiche e lo sviluppo istituzionale nei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare e realizzare attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo; c) la cooperazione tra soggetti giuridici dei PTOM, dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi; d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM ai programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione e al programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), anche instaurando collegamenti con attività che già beneficiano di tali programmi onde garantirne la complementarità; e e) la formazione, la mobilità e gli scambi internazionali dei ricercatori dei PTOM.
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