Art. 6
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 1 ott 2021
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell’articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato VI della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
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