Art. 1

In vigore dal 30 set 2021
La compensazione concessa a Laziomar e la priorità nell’assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi nell’ambito della proroga della convenzione iniziale nel periodo compreso tra il 1o giugno 2011 e il 14 gennaio 2014 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’Italia ha dato esecuzione all’aiuto a favore di Laziomar in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Questo aiuto è compatibile con il mercato interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1328:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo