Art. 2
In vigore dal 28 set 2021
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione o ratifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dal protocollo.
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