Art. 2

In vigore dal 28 set 2021
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione o ratifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dal protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:911:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo