Art. 1

In vigore dal 28 set 2021
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 15a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) figura nell'allegato. Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità della posizione di cui all'allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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