Art. 3

In vigore dal 28 set 2021
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’ è pari a 5 991 726 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la SAS. L’accordo stabilisce che la SAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell’accordo.
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