Art. 1
In vigore dal 24 set 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in applicazione dell’articolo 540, paragrafo 3, TCA è di acconsentire a una proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531 e 534 TCA e trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all’articolo 536 TCA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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