Art. 3

In vigore dal 21 set 2021
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’ è pari a 1 603 517,64 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo finanziario di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con l’UNODA. Tale accordo stabilisce che l’UNODA deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in modo adeguato all’entità di tale contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà a tal fine e della data di conclusione di tale accordo.
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