Art. 1

In vigore dal 27 ago 2021
L'aiuto sotto forma di meccanismo di remunerazione della capacità che il Regno del Belgio intende attuare è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Il regime di aiuti è autorizzato per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data della prima asta.
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