Art. 2
Delega delle decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini
In vigore dal 26 ago 2021
Delega delle decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini
1. Le decisioni delegate ai sensi dell’ della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38), ad eccezione delle decisioni relative alla proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione fissato nelle decisioni sulle partecipazioni qualificate così come definite all’, punto 3), della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) (4), sono adottate da uno dei seguenti capi delle unità operative:
a)
il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;
b)
il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;
c)
il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
2. Le decisioni delegate ai sensi dell’ della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernenti la proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all’, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa:
a)
il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;
b)
il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;
c)
il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
Se una decisione delegata ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata.
3. Le decisioni delegate ai sensi dell’ della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernenti la proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vicedirettore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni.
Storico versioni
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