Art. 2
Rinnovo dell’autorizzazione
In vigore dal 17 ago 2021
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6 o da esso costituiti od ottenuti;
b)
mangimi contenenti granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6 o da esso costituiti od ottenuti;
c)
prodotti contenenti granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6 o da esso costituiti per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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