Art. 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 17 ago 2021
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   I titolari dell’autorizzazione provvedono affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato. 2.   I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali congiunte sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.
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