Art. 1

In vigore dal 30 lug 2021
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di: a) persone fisiche responsabili di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto in Libano mediante una delle azioni seguenti: i) l'ostacolare o pregiudicare il processo politico democratico contrastando in modo persistente la formazione di un governo ovvero ostacolando o pregiudicando gravemente lo svolgimento di elezioni; ii) l'ostacolare o pregiudicare l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti, inclusa l’Unione, e volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico o ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali; iii) gravi illeciti finanziari in materia di fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione sono coperti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l'esportazione non autorizzata di capitali; b) persone fisiche associate a persone designate ai sensi della lettera a); elencate nell'allegato. I piani di cui alla lettera a), punto ii), sono i piani di riforma presentati nella conferenza CEDRE del 2018, il piano finanziario per la ripresa dell'aprile 2020, la tabella di marcia globale per le riforme del settembre 2020 e il programma di riforma, ripresa e ricostruzione (3RF) del Libano del dicembre 2020, 2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima; c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione della democrazia e dello Stato di diritto in Libano. 7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario. 8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
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