Art. 1
In vigore dal 30 lug 2021
Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati da San Marino conformemente al sistema «smdcc» devono essere equiparati a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1273:oj#art-1