Art. 1
In vigore dal 20 lug 2021
L'Estonia provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita da tale Stato membro, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1202:oj#art-1