Art. 1

In vigore dal 19 lug 2021
La decisione 2003/76/CE è così modificata: 1) all’ è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   La Commissione rinuncia ai crediti, anche prima di aver esaurito tutti i suddetti mezzi di tutela, nei seguenti casi: a) quando il costo prevedibile del recupero eccede l’importo del credito e la rinuncia non causa un danno d’immagine all’Unione; b) quando il credito non è recuperabile, a motivo dell’insolvenza del debitore o di qualsiasi altra procedura di insolvenza; c) quando il recupero è contrario al principio di proporzionalità.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da conservare una dotazione annua per il Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio di 111 milioni di EUR fino all’esercizio 2027 per finanziare la ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio, vale a dire 40 milioni di EUR per finanziare la ricerca collaborativa in tali settori e 71 milioni di EUR per finanziare la ricerca nelle tecnologie di punta che consentono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e finanziare progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all’articolo 4, paragrafo 2. Successivamente all’esercizio 2027, il patrimonio sarà gestito dalla Commissione in modo da garantire una redditività a lungo termine. Il patrimonio è investito al fine di essere preservato e, ove possibile, valorizzato. 2.   La dotazione annua di 111 milioni di EUR è costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, se tali entrate sono insufficienti, dalla vendita di parte del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Le operazioni di liquidazione di cui all’, nonché quelle di investimento e di gestione patrimoniale di cui all’, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie dell’Unione, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria. Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell’articolo 318 TFUE e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“regolamento finanziario”). 2.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel regolamento finanziario. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 4) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all’ e le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell’Unione. Queste entrate hanno una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 5) all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso; 6) l’allegato è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1208:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo