Art. 1
In vigore dal 19 lug 2021
La decisione 2003/77/CE è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
I fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio sono gestiti allo scopo di effettuare pagamenti annuali, nei limiti della dotazione annuale di 111 milioni di EUR, per finanziare la ricerca collaborativa nei settori connessi all’industria del carbone e dell’acciaio. I pagamenti annuali sono finanziati utilizzando le entrate nette degli investimenti e quelle generate dalla vendita parziale dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio fino a concorrenza dell’importo annuale stabilito dal servizio designato della Commissione in base alle decisioni 2003/76/CE e 2008/376/CE (*1).
(*1) Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, sull’adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e sugli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).»;"
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2021:1207:oj#art-1