Art. 12

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 12 lug 2021
Comunicazione di informazioni 1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell’EUTM Mozambico, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mozambico, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2): a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; o b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi. 2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU, all’UA, alla SADC e agli Stati Uniti, in funzione delle necessità operative dell’EUTM Mozambico, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mozambico, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate le disposizioni necessarie tra l’AR e le autorità competenti dell’ONU, dell’UA, della SADC e degli Stati Uniti. 3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mozambico, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l’AR e le autorità competenti dello Stato ospitante. 4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUTM Mozambico, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3). 5.   L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ai funzionari del servizio europeo per l’azione esterna, al comandante della missione dell’UE o al comandante della forza della missione dell’UE.
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Comunicazione di informazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2021/1143) — Testo vigente | Portale Normativo