Art. 5
Applicazione
In vigore dal 9 lug 2021
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 26 settembre 2023 per le aree elencate nell’allegato per la Bulgaria e a decorrere dal 31 ottobre 2023 per le aree elencate nell’allegato per la Grecia.
La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2024.
Storico versioni
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