Art. 5

Applicazione

In vigore dal 9 lug 2021
Applicazione La presente decisione si applica a decorrere dal 26 settembre 2023 per le aree elencate nell’allegato per la Bulgaria e a decorrere dal 31 ottobre 2023 per le aree elencate nell’allegato per la Grecia. La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2024.
Storico versioni

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