Art. 2
Istituzione di zone soggette a restrizioni
In vigore dal 9 lug 2021
Istituzione di zone soggette a restrizioni
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a)
siano immediatamente istituite dalle loro autorità competenti zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)
le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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