Art. 1
In vigore dal 5 lug 2021
1. La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è stabilita nell’allegato I.
2. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato II.
3. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato III.
4. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato IV.
5. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’ del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato V.
6. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VI.
7. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al FSE+ nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VII.
8. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate al Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VIII.
9. La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa è stabilita nell’allegato IX.
10. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito dell’Iniziativa urbana europea disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato X.
11. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate a titolo del FSE+ per la componente «cooperazione transnazionale» disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XI.
12. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito degli investimenti interregionali in materia di innovazione disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1131:oj#art-1