Art. 2

In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall’APRA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) almeno una delle controparti di tali operazioni è un’entità coperta dall’APRA quale definita nella norma prudenziale CPS 226; b) se il margine di variazione deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, esso è fornito lo stesso giorno in cui è calcolato. In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui è calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche qualora il margine di variazione sia fornito entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è calcolato e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale sia aggiustato di conseguenza.
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