Art. 2
In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni disciplinate come derivati OTC dalla MAS e che non sono compensate mediante CCP, fatta eccezione per i derivati su materie prime regolati fisicamente per fini commerciali, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita a Singapore ed è un’entità coperta dalla MAS ai sensi degli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale di Singapore;
b)
il margine di variazione che deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 è scambiato nello stesso giorno in cui è calcolato.
In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui viene calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche quando il margine di variazione è scambiato entro due giorni lavorativi da quello del calcolo e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale è aggiustato di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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