Art. 1

In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada concernenti gli obblighi di risoluzione delle controversie di cui alla linea guida B-7 che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall'Office of the Superintendent of Financial Institutions («OSFI») sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Canada ed è un ente finanziario regolamentato a livello federale coperto («FRFI coperto») quale definito nella linea guida E-22.
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