Art. 2

In vigore dal 5 lug 2021
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dal BCB o dalla CVM, fatta eccezione per i derivati su materie prime regolati fisicamente, ma non per i derivati su oro, e che non sono compensate mediante CCP, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è una controparte rientrante nell’ambito di applicazione ai fini delle norme del Brasile in materia di margine.
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Art. 2 Decisione (UE) 2021/1103 — Testo vigente | Portale Normativo