Art. 1

In vigore dal 30 giu 2021
La Slovenia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all', paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267: a) una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell', paragrafi 1 e 3, di tale regolamento; b) una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all', paragrafo 5, di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1357:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2021/1357 — Testo vigente | Portale Normativo