Art. 4

In vigore dal 28 giu 2021
La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti la revisione dell’allegato II dell’accordo, nella misura in cui essa riguardi l’inclusione della legislazione dell’Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.
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