Art. 1

In vigore dal 28 giu 2021
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
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