Art. 10

Coordinatori per la protezione dei dati

In vigore dal 28 giu 2021
Coordinatori per la protezione dei dati 1.   Ogni direzione generale o altro servizio dell’SGC, in consultazione con l’RPD, nomina uno o più coordinatori per la protezione dei dati al fine di assistere il titolare del trattamento delegato e i titolari del trattamento operativi nella propria direzione generale o in un altro servizio dell’SGC in tutti gli aspetti della protezione dei dati personali. 2.   I coordinatori per la protezione dei dati sono scelti in base alla loro conoscenza ed esperienza del funzionamento della rispettiva direzione generale o in un altro servizio dell’SGC, all’idoneità per tale carica, alle competenze riguardanti la protezione dei dati, alla conoscenza dei principi di funzionamento dei sistemi d’informazione e alle competenze comunicative. Entro sei mesi dalla loro nomina, i nuovi coordinatori per la protezione dei dati completano una formazione per acquisire le competenze necessarie per il loro ruolo. Sono dispensati da tale requisito di formazione i coordinatori per la protezione dei dati che hanno precedentemente lavorato quale persona di contatto in un’altra direzione generale o in un altro servizio dell’SGC nei due anni precedenti la propria nomina. 3.   La funzione di coordinatore per la protezione dei dati rientra nella descrizione delle mansioni di ciascun membro del personale dell’SGC nominato quale persona di contatto. Le responsabilità e i risultati ottenuti sono indicati nel rapporto di valutazione annuale. 4.   I coordinatori per la protezione dei dati sono coinvolti in maniera appropriata e tempestiva in tutte le questioni relative alla protezione dei dati nella loro direzione generale o in un altro servizio dell’SGC e svolgono le loro funzioni in stretta cooperazione con l’RPD. 5.   I coordinatori per la protezione dei dati hanno il diritto di ottenere dai responsabili del trattamento e dal personale le informazioni adeguate e necessarie per l’esecuzione dei loro compiti all’interno della loro direzione generale o di un altro servizio dell’SGC. Ciò non include l’accesso ai dati personali trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento delegato. I coordinatori per la protezione dei dati accedono ai dati personali solo se necessario per lo svolgimento dei loro compiti. 6.   I coordinatori per la protezione dei dati sensibilizzano alle questioni legate alla protezione dei dati e assistono i titolari del trattamento delegati della loro direzione generale o di un altro servizio dell’SGC nell’adempimento dei loro obblighi, specialmente per quanto riguarda: a) l’attuazione del regolamento (UE) 2018/1725; b) l’individuazione dei titolari del trattamento operativi e la preparazione delle registrazioni dei trattamenti e delle informative sulla privacy prima che siano presentate all’RPD; c) la compilazione di un elenco di tutti i trattamenti esistenti della direzione generale o di un altro servizio dell’SGC. 7.   I coordinatori per la protezione dei dati assistono i titolari del trattamento operativi della loro direzione generale o di un altro servizio dell’SGC nell’adempimento dei loro obblighi, specialmente per quanto riguarda: a) la preparazione di registrazioni dei trattamenti e delle informative sulla privacy prima che siano presentate all’RPD; b) la documentazione del trattamento; c) il trattamento delle richieste degli interessati; d) la gestione delle violazioni dei dati.
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Coordinatori per la protezione dei dati (Art. 10 Decisione (UE) 2021/1093) — Testo vigente | Portale Normativo