Art. 1

Cooperazione con la Procura europea

In vigore dal 28 giu 2021
La decisione (UE) 2018/1220 è così modificata: 1. all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presidente dell’istanza è nominato dalla Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il suo mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie C. Alla scadenza del mandato, il presidente resta in carica, nella misura in cui il funzionamento dell’istanza lo richieda, fino alla sua sostituzione. Tale periodo non può superare i sei mesi.»; 2. all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il direttore del Servizio finanziario centrale della direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell’istanza che rappresentano la Commissione, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.»; 3. all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in particolare, su informazioni trasmesse dall’OLAF, il rappresentante di quest’ultimo assiste alle riunioni dell’istanza e partecipa alle procedure orali e scritte. Tale rappresentante presenta osservazioni su richiesta del presidente. Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dalla Procura europea, la trasmissione di informazioni da parte di quest’ultima e la sua partecipazione in qualità di osservatrice rispettano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. 4.   Per gli altri casi, l’OLAF può essere invitato a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente. La Procura europea può inoltre essere invitata a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente, conformemente alle disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.»; 4. è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Cooperazione con la Procura europea Le modalità di cooperazione con la Procura europea sono definite nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.»; 5. all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La domanda di raccomandazione contiene tutte le informazioni prescritte dall’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essa contiene altresì le altre informazioni pertinenti di cui all’articolo 136 del suddetto regolamento, comprese, se del caso, le relazioni dell’OLAF e le informazioni trasmesse dalla Procura europea, per consentire l’adozione di misure adeguate a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Essa comprende una scheda informativa debitamente compilata.»; 6. L’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Notifica del parere e della raccomandazione L’istanza notifica senza indugio il proprio parere all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia invitata in qualità di osservatrice, si applicano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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