Art. 2

In vigore dal 21 giu 2021
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 113a sessione del Consiglio dei membri, l’Unione chiederà che l’adozione di decisioni che modificano le norme o i metodi commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva da parte del Consiglio dei membri sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
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