Art. 2
In vigore dal 21 giu 2021
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1050:oj#art-2