Art. 4

Funzionalità generali del software

In vigore dal 21 giu 2021
Funzionalità generali del software 1.   Il software presenta almeno le seguenti funzionalità che aiutano gli utenti ad accedere ai dati, modificarli e cancellarli: a) la possibilità di usare una serie prestabilita di filtri per adattare la visualizzazione dei dati a ciascun profilo professionale connesso al software; b) il salvataggio automatico dei dati aggiunti al fascicolo di domanda o dei progetti di modifica dei dati nel fascicolo di domanda, se del caso, e la disconnessione dell’utente dopo un periodo di inattività prestabilito; c) la possibilità di bloccare l’accesso di un altro utente a un riscontro positivo per un periodo di tempo limitato, con la possibilità di contrassegnare tali riscontri positivi in modo che il blocco sia visibile agli altri utenti; d) l’opzione, per l’unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di salvare lo stato di avanzamento del trattamento di una domanda; e) l’opzione, per l’unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di contrassegnare e registrare, in qualunque momento, un’eventuale inesattezza dei dati o un trattamento dei dati in violazione del regolamento (UE) 2018/1240; f) la possibilità di consentire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra utenti dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol; g) la cancellazione automatica delle note temporanee di cui all’, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione, una volta completato il trattamento manuale da parte dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS; h) la possibilità di impedire che le note temporanee di cui all’, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione siano visibili a utenti non appartenenti alla stessa unità o a Europol; i) la possibilità di consentire all’unità centrale ETIAS di trattare le richieste di Europol di cui all’, paragrafo 1, lettera m), della presente decisione; j) la possibilità di facilitare il reperimento di dati su richiesta degli interessati, compresi modelli per rispondere all’interessato fornendo, se del caso, una visione d’insieme delle modifiche apportate ai dati, una selezione dei dati personali o le giustificazioni di cui all’articolo 64, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1240; k) la possibilità, qualora un’autorizzazione ai viaggi sia modificata in base a una richiesta presentata dal titolare di un’autorizzazione in conformità dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1240, di consentire agli utenti di informare il titolare dell’autorizzazione ai viaggi del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi modificata. 2.   eu-LISA descrive i dettagli delle funzionalità generali del software nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:1028:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo