Art. 1
In vigore dal 21 giu 2021
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;
e)
da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
f)
destinati esclusivamente al pagamento di una spesa necessaria per:
i)
l'effettuazione di voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
ii)
l'effettuazione di voli nell'ambito di procedure di adozione internazionale;
iii)
l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o
iv)
l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza di un vettore aereo dell'UE; oppure
g)
necessari per affrontare questioni urgenti e chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;
2)
l'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2021:1001:oj#art-1