Art. 2

In vigore dal 18 giu 2021
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
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