Art. 2
In vigore dal 16 giu 2021
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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