Art. 2
In vigore dal 11 giu 2021
Qualora il diritto dell’Unione differisca dagli standard di cui all’ della presente decisione e la notifica all’ICAO delle differenze rispetto a tali standard sia pertanto richiesta a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento scritto basato in particolare sulle informazioni fornite dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, ove opportuno, che illustri in dettaglio le differenze da notificare all’ICAO.
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