Art. 3

In vigore dal 10 giu 2021
Entro tre mesi dalla data della presente decisione, il CTN trasmette alla Commissione un rapporto con la descrizione delle misure intese a porre rimedio agli inadempimenti di cui all'. Il CTN adotta misure per evitare situazioni simili in futuro.
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Art. 3 Decisione (UE) 2021/1802 — Testo vigente | Portale Normativo