Art. 1
In vigore dal 7 giu 2021
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2027, ad applicare esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per i prodotti elencati nell’allegato I che sono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana francese, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato. Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro dell’Unione, e contribuire alla promozione delle attività locali senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.
2. Rispetto alle aliquote d’imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l’applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:
a)
20 punti percentuali per i prodotti di cui all’allegato I, parte A;
b)
30 punti percentuali per i prodotti di cui all’allegato I, parte B.
La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti che figurano nell’allegato I non superino i costi supplementari dimostrati né la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali.
3. La Francia applica le esenzioni parziali o totali d’imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 agli operatori il cui fatturato annuo è di almeno 550 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti ai «dazi di mare».
Storico versioni
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