Art. 1
In vigore dal 3 giu 2021
L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 3 è aggiunta la frase seguente:
«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall’UE è trasferito all’ufficio dell’Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.»;
2)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2021 fino al 14 giugno 2023 è di 173 693 683 EUR, di cui l’importo destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO per l’attuazione del suo mandato in Kosovo è di 57 900 000 EUR e l’importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 115 793 683 EUR.
La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell’amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l’importo di 115 793 683 EUR. Alla convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)).
L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. A eccezione degli importi di cui al paragrafo 1, relativi al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l’EULEX KOSOVO è responsabile dell’esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l’EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;
3)
all’articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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