Art. 1

Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

In vigore dal 2 giu 2021
Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, definiti per l’indicatore essenziale di prestazione di cui all’allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che i fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per la prestazione dei servizi di traffico aereo devono conseguire entro la fine del 2024, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza: a) almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»; b) almeno il livello D per l’obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza».
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Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (Art. 1 Decisione (UE) 2021/891) — Testo vigente | Portale Normativo