Art. 4

In vigore dal 28 mag 2021
Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell'allegato IV della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2021/873 — Testo vigente | Portale Normativo