Art. 2

In vigore dal 28 mag 2021
Per l’esercizio finanziario 2020 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell’allegato III, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono liquidati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2021/870 — Testo vigente | Portale Normativo